Servizi comunali
Cambio di residenza sulla patente e sulla carta di circolazione
Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
Certificati vari
Certificato di nascita, di matrimonio, di morte;
Estratti per riassunto di atti di nascita, di matrimonio, di morte;
Estratti per copia integrale degli atti di nascita;
Certificati di esatte generalità;
Certificato relativo al godimento dei diritti politici;
Certificato di iscrizione nelle liste elettorali (solo per candidature elettorali) e sottoscrizione liste elettorali;
Certificato di iscrizione nelle liste di leva;
Situazione di famiglia (ex mod. 17);
Atto di assenso (per minori);
Certificato di esito di leva (per riformati e rivedibili);
Certificato di stato di famiglia;
Certificato di residenza;
Certificato di stato libero;
Certificato di stato vedovile
Certificato di esistenza in vita
Certificato di cittadinanza;
Certificato contestuale (residenza, cittadinanza, stato libero per uso matrimonio);
Atto di assenso per il passaporto;
Autentica art. 12 (porto d’armi);
Certificati storici anagrafici.
Dove e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8
Tel. 0872868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 12,00
Tempi
Tutti i certificati vengono rilasciati a vista.
Carta d'Identità
.
La carta d’identità può essere rilasciata ai cittadini residenti a Tornareccio, ai cittadini italiani residenti in altre città ed i cittadini stranieri. Nei documenti di riconoscimento (e quindi anche nella carta d’identità) non è più necessaria l’indicazione dello stato civile (nubile, celibe, coniugato/a, vedovo/a, già coniugato/a) a meno che l’interessato non lo richieda esplicitamente. Per ottenere la carta d’identità bisogna presentare la seguente documentazione:
un documento di riconoscimento valido, o, in mancanza, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni (non parenti) muniti di un documento di riconoscimento valido;
tre fotografie recenti formato tessera, uguali fra loro. Per i cittadini italiani non residenti a Tornareccio occorre il nulla osta rilasciato dal comune di residenza.
Validità
La carta d’identità può essere rilasciata alle persone che hanno compiuto 15 anni, ed è valida per 5 anni dalla data del rilascio, per i cittadini stranieri ha la stessa validità del permesso di soggiorno. La carta d’identità valida per l’espatrio (ed il passaporto) possono essere rilasciati anche ai militari di leva (senza il nulla osta del distretto militare) o a coloro che sono vincolati da speciali obblighi militari.
Rinnovo
La carta d’identità può essere rinnovata
dal 180° giorno prima della scadenza producendo tre foto formato tessera ed
il documento scaduto. In caso di furto o smarrimento occorre produrre la denuncia
alla Stazione dei Carabinieri e presentarla all’atto della richiesta del nuovo
documento.
Espatrio
Perché la carta d’identità sia valida per l’espatrio è necessario sottoscrivere istanza per l’equipollenza al passaporto nei paesi consentiti. Per i minorenni che hanno compiuto il 15° anno di età atto di assenso dei genitori o autorizzazione del Giudice tutelare. La carta d’identità rilasciata ai cittadini stranieri non può essere resa valida per l’espatrio. La carta d’identità consente l’espatrio nei seguenti paesi:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco (viaggi organizzati), Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Gran Bretagna, Slovenia, Svezia, Spagna, Svizzera.
Costo
La carta d’identità costa 5.42
€. Doppio diritto in caso di distruzione
e smarrimento della precedente valida.
Dove e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8
Tel.
0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Tempi
Il rilascio è per lo più immediato.
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Certificato di nascita
Modalità
Con la nuova Legge "Bassanini" la dichiarazione di nascita è fatta
da uno dei genitori, oppure da un procuratore speciale, dal medico e dall’ostetrica
che ha assistito al parto. Non è più necessaria la presenza di testimoni. Si
può dichiarare la nascita di un bambino entro tre giorni, presso l’Ospedale
o la clinica dove è nato, oppure, entro dieci giorni, presso il Comune di nascita
e di residenza.
Dove
e quando
Ufficio di Stato Civile
Viale Don Bosco, 8 Tel. 0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Documentazione
Attestazione per la formazione dell’atto di nascita rilasciata dall’Ospedale, dalla clinica o, per le nascite avvenute in casa, dall’ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto;
Documento di riconoscimento in corso di validità (se uno dei due genitori non è residente ad Tornareccio occorre anche il suo documento).
Tempi
La registrazione della nascita avviene all’atto della presentazione dei documenti
ed il relativo certificato viene subito rilasciato
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Certificato di nascita per l'espatrio di minori di anni 15
Modalità
Chi esercita la potestà sul
minore deve presentarsi all’Ufficio con il minore munito di foto tessera. Bisogna
poi compilare la domanda, diretta al Commissariato di P.S. di Lanciano da parte
dei genitori, con allegato il certificato di nascita e contenente
anche l’assenso, deve essere presentata al Comando Stazione Carabinieri
di Archi e firmata davanti
al personale incaricato a ricevere la documentazione. Consente l’espatrio negli
stessi paesi consentiti con la carta d’identità.
Documentazione
Una fotografia formato tessera del minore
Il documento di identità del genitore o chi esercita la tutela.
Se manca l’assenso di uno dei due genitori occorre l’autorizzazione del giudice tutelare da richiedere alla Pretura.
Validità
Il documento vale di norma
5 anni, e dura fino al compimento di 15 anni (poi si può richiedere la carta
d’identità); tuttavia, in caso di evidente cambiamento fisico, è opportuno rinnovarlo
prima della scadenza.
Dove
e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8 Tel. 0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Comando Stazione Carabinieri
Archi
Tutti i giorni
Dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Dalle ore 16,00 alle ore 19,30
Costo: £ 0.26
Tempi
Rilascio a vista
Autocertificazione
Scarica i moduli: Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Modalità
L’autocertificazione è una dichiarazione del cittadino che sostituisce le certificazioni
anagrafiche. Il cittadino può presentare al posto dei certificati (alle Pubbliche
Amministrazioni che le richiedono) l’autocertificazione in carta semplice senza
bisogno di autenticare la firma e senza la necessità di sottoscriverla davanti
all’impiegato. La legge Bassanini ha infatti abolito l’autentica della firma
per le autocertificazioni.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere sostituiti, senza cioè aver bisogno di presentare in un secondo tempo il certificato vero e proprio, i seguenti certificati:
nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato civile;
stato di famiglia;
esistenza in vita e vita a carico;
iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione;
posizione militare;
nascita di un figlio;
morte del coniuge, dei propri genitori o dei propri figli;
il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributarie e inerente all’interessato;
lo stato di disoccupazione; la qualità di pensionato e la categoria di pensione; la qualità di studente o di casalinga;
la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall’art. 22 della legge del 24 dicembre 1986, n. 958;
il non aver riportato condanne penali;
la qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono state rese obbligatorie:
per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’Università;
qualora i certificati che vengono sostituiti debbano essere presentati agli Uffici della Motorizzazione civile;
qualora, infine, i medesimi certificati siano richiesti dai comuni nell’ambito di procedimenti di loro competenza.
Chi, in un’Amministrazione pubblica, non accetta la dichiarazione sostitutiva presentata dal cittadino compie una "violazione dei doveri d’ufficio" (art. 3, comma 4 della legge n.127/97)
Libretto di lavoro
Modalità
Il libretto
di lavoro è un documento personale che viene rilasciato a coloro che prestano
la propria opera alle dipendenze altrui ed è valido in tutti i paesi della Comunità
Economica Europea. È rilasciato ai cittadini residenti o dimoranti che hanno
compiuto il 15° anno di età e ne facciano richiesta. Eccezionalmente, può essere
rilasciato a coloro che hanno compiuto il 14° anno e dimostrino di aver conseguito
la licenza di scuola media inferiore ovvero di aver frequentato per 8 anni la
scuola dell’obbligo.
Documentazione
Occorre un documento di riconoscimento valido; i minori devono
essere accompagnati da un genitore munito di un documento di riconoscimento
valido.
Visita medica
Prima del rilascio i minori di 18 anni devono
recarsi presso l’Azienda sanitaria locale per la necessaria visita medica.
Dove e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8 Tel.
0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Costo:
£ 0.52 in carta semplice
Tempi
Il rilascio è per lo più immediato
Documenti di riconoscimento al posto dei certificati
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, che possono essere rilevati da un qualsiasi documento di riconoscimento, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. Le amministrazioni pubbliche ed i gestori ed esercenti pubblici servizi non possono richiedere, nel caso in cui all’atto della presentazione di una istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento, certificazioni che attestino dati o qualità dell’intestatario presentati dai cittadini (art. 3 comma 1 legge n. 127/97).
Costo:
£ 0.26 in carta semplice
Documenti per la pensione
Modalità
L’Ufficio pensioni si occupa di:
rilascio decreti inviati da Ministeri (Tesoro, Difesa, ecc.);
rilascio libretti inviati dalla Direzione Provinciale del Tesoro;
rilascio libretti invalidi civili e di guerra;
deleghe pensioni.
Dove
e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8 Tel. 0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Costo: £ 0.26 in carta semplice
Tempi
A vista quando la documentazione è disponibile.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione
Con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere sostituiti, senza cioè aver bisogno di presentare in un secondo tempo il certificato vero e proprio, i seguenti certificati:
nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato civile;
stato di famiglia;
esistenza in vita e vita a carico;
iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione;
posizione militare;
nascita di un figlio;
morte del coniuge, dei propri genitori o dei propri figli;
il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributarie e inerente all’interessato;
lo stato di disoccupazione; la qualità di pensionato e la categoria di pensione; la qualità di studente o di casalinga;
la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall’art. 22 della legge del 24 dicembre 1986, n. 958;
il non aver riportato condanne penali;
la qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono state rese obbligatorie:
per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’Università;
qualora i certificati che vengono sostituiti debbano essere presentati agli Uffici della Motorizzazione civile;
qualora, infine, i medesimi certificati siano richiesti dai comuni nell’ambito di procedimenti di loro competenza.
Chi, in un’Amministrazione pubblica, non accetta la dichiarazione sostitutiva presentata dal cittadino compie una "violazione dei doveri d’ufficio" (art. 3, comma 4 della legge n.127/97)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Modalità
Tutti gli stati, fatti e qualità personali per i quali non è prevista espressamente
la dichiarazione sostitutiva di certificazione e per i quali non esistono eccezioni
espressamente previste dalle leggi, sono comprovati dall’interessato, a titolo
definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Quest’ultima,
a sua volta, può riguardare (altro caso di estensione) anche stati, fatti e
qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l’interessato abbia diretta
conoscenza; non solo, ma anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione
è conforme all’originale. Quanto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà richiesta dalla legge n. 15/68, la legge n. 127/97 ha
soppresso la necessità di autenticazione della sottoscrizione, se la stessa
viene apposta in presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente ad una
pubblica amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio. La
dichiarazione, firmata, può essere anche inviata unitamente a fotocopia di documento
di riconoscimento non autenticata.
Validità
La validità temporale di tutte le dichiarazioni sostitutive sia di certificazioni
che dell’atto di notorietà hanno la stessa validità temporale dei certificati
che sostituiscono.
Dove e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8 Tel. 0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Costo:
£ 0.26 in carta semplice
£ 0.52 in
bollo
Tempi
A vista
Cambio di residenza
Modalità
Quando un nucleo familiare
o un singolo cittadino cambia indirizzo nell’ambito del Comune o si trasferisce
a Tornareccio da un altro Comune ha l’obbligo di comunicare il suo nuovo indirizzo
all’Ufficio Anagrafe del Comune. La comunicazione può essere effettuata da un
qualsiasi componente della famiglia, purché maggiorenne, entro 20 giorni dall’avvenuto
cambio di residenza. Segue quindi l’accertamento della nuova residenza da parte
del Comune.
Dove
e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8 Tel. 0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Tempi
Cambio di abitazione nell’ambito del Comune 20 giorni;
Cambio di residenza da altro Comune: da 30 a 60 giorni.
Dichiarazioni Anagrafiche
Ciascun componente della famiglia, purché
maggiorenne, deve rendere, nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono
verificati i fatti, anche a mezzo lettera raccomandata le dichiarazioni di cambiamento
della qualifica professionale e del titolo di studio relative anche agli altri
familiari.
Cambio di residenza sulla patente e sulla carta di circolazione
Modalità
Il cittadino deve compilare un unico modello (disponibile
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune), sul quale devono essere indicati tutti
i dati contenuti nella patente di guida (categoria, via, data del rilascio e
autorità che ha rilasciato il documento) e le targhe di autoveicoli, rimorchi,
motoveicoli e ciclomotori di sua proprietà. Una parte di questi modelli sarà
consegnata ai cittadini per attestare l’avvenuto cambio di residenza. Sarà poi
la Motorizzazione, dopo circa 60 giorni, ad inviare a casa dei cittadini il
tagliando definitivo di aggiornamento dei dati di residenza;
Dove e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8 Tel. 0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Tempi
A vista.
Autentica di copie di atti e di documenti
Modalità
È possibile autenticare presso l’Ufficio Anagrafe (di qualsiasi Comune) solo
copie di atti destinati alla pubblica amministrazione;
Documentazione
Il documento originale e la fotocopia da autenticare.
Dove e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8 Tel. 0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Costo:
£ 0.26 in carta semplice
£ 0.52 in
bollo
Tempi
A vista.
Autentica fotografie
Modalità
Le fotografie possono essere
autenticate direttamente presso le Pubbliche Amministrazioni che le richiedono.
Documentazione
Occorre presentare un documento di riconoscimento valido e la fotocopia da autenticare.
I minori di 15 anni devono essere accompagnati da un genitore munito di un documento
valido.
Dove e quando
Ufficio Anagrafe
Viale Don Bosco, 8 Tel. 0872/868139
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Costo: £ 0.52 in bollo
Tempi
A vista.
Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
Il Consiglio Comunale di Tornareccio con deliberazione n. 369 del 7/11/97 ha approvato il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. Esso da la possibilità a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di richiedere copia e visione di atti amministrativi secondo le disposizioni dettate dagli articoli del Regolamento.